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[1]I contributi imposti ai proprietari ed agli armatori di navi nazionali ed ai rispettivi equipaggi, sono, a decorrere dal 1° gennaio 1914, del seguente ammontare:

[2]Contributo per 30 giorni di navigazione.

[3]A carico A carico del dell'inscritto proprietario - o armatore -

[4]Capitani di lungo corso e macchinisti in primo... L. 2,50 7,50

[5]Capitani di gran cabotaggio macchinisti in secondo.. » 1,75 5,25

[6]Padroni e marinai autoriz- zati........... » 1,50 3,50

[7]Ufficiali di bordo... » 1,50 2 --

[8]Sottufficiali di bordo. » 1,50 1,75

[9]Marinai........ » 1,50 1,50

[10]Mozzi......... » l -- 1 --

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art28 · fonte del testo

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