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[1]Agli effetti della presente legge, la navigazione deve essere compiuta a scopo professionale in modo che costituisca il principale mezzo di sussistenza della persona contribuente alla Cassa degli invalidi e deve pure essere effettiva.
[2]Il regolamento determina le condizioni in base alle quali puo' la navigazione essere considerata effettiva.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
