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Le navi sulle quali devono prestare servizio, agli effetti della presente legge, le persone della gente di mare, sono quelle che, ai sensi del Codice por la marina mercantile, sono provviste di carte di bordo e sono addette ad operazioni commerciali, alla pesca, a viaggi di diporto od a viaggi par scopi scientifici.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
