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[1]Ogni cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1914, sara' compilato il bilancio tecnico della Cassa degli Invalidi della marina mercantile, in base al censimento degli inscritti e tenuto conto del movimento demografico degli anni precedenti.

[2]Il regolamento stabilira' le norme per la compilazione del bilancio tecnico e per la costituzione di una riserva di garanzia in misura non superiore al 10 per cento della riserva matematica.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art24 · fonte del testo

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