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[1]Ogni cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1914, sara' compilato il bilancio tecnico della Cassa degli Invalidi della marina mercantile, in base al censimento degli inscritti e tenuto conto del movimento demografico degli anni precedenti.
[2]Il regolamento stabilira' le norme per la compilazione del bilancio tecnico e per la costituzione di una riserva di garanzia in misura non superiore al 10 per cento della riserva matematica.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
