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La Cassa degli invalidi della marina mercantile ha per iscopo:

  • a)di corrispondere pensioni agli individui della gente di mare nazionale che abbiano raggiunto l'eta' e compiuto il periodo di navigazione effettiva al servizio di navi mercantili, determinato dalla presente legge ed abbiano contribuito alla Cassa;
  • b)di accordare sussidi continuativi e straordinari agli individui della gente di mare nazionale, i quali non siano piu' in condizioni fisiche di potere esercitare la navigazione;
  • c)di elargire soccorsi a tutti gli individui della gente di mare, i quali, mentre erano in servizio di navi mercantili nazionali, abbiano perduto il proprio corredo per causa di naufragio o di altro sinistro della nave;
  • d)di corrispondere pensioni alle vedove ed agli orfani minorenni degli individui della gente di mare nazionale che siano morti dopo di avere acquistato diritto a pensione;
  • e)di concedere sussidi alle vedove ed agli orfani minorenni di individui della gente di mare nazionale morti prima che abbiano conseguito diritto a pensione.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art2 · fonte del testo

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