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[1]E' assegnato per intero alla Cassa degli invalidi della marina mercantile il prodotto delle multe e ammende previste dall'art. 263 del codice per la marina mercantile ed il prodotto delle stesse pene e delle confische che siano state inflitte per violazione della legislazione sulla pesca marittima, salvi i diritti spettatiti agli agenti che abbiano accertata la contravvenzione.
[2]Sono pure assegnati alla Cassa degli invalidi della marina mercantile:
- a)l'importo delle eredita' giacenti di individui della gente di mare morti in navigazione, le quali a tenore dell'art 9, lettera c) delle leggi sulla Cassa nazionale di previdenza (testo unico approvato con Regio decreto 30 maggio 1907, n. 376), dovrebbero devolversi a favore di quello Istituto;
- b)le altre somme fra quelle indicate nell'art. 151 del Codice della marina mercantile, le quali, passate alla Cassa dei depositi e prestiti, dovrebbero, per compiuta prescrizione, essere devolute a favore dello Stato;
- c)l'ammontare dalle ammende previste dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, contenente le norme per il transito e il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
