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E' accordata alla Cassa nazionale di previdenza una proroga di dieci anni per la trasformazione degli impieghi dei capitali gia' pertinenti alle Casse degli invalidi della marina mercantile, che non corrispondano alle norme della Cassa nazionale di previdenza.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
