Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il patrimonio della Cassa degli invalidi della marina mercantile, all'atto della sua costituzione si compone:
- a)dei patrimoni di ciascuna delle Casse degli invalidi della marina mercantile di Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Ancona o di quello del Fondo invalidi della veneta marina mercantile;
- b)delle somme assegnate alle Casse degli invalidi della marina mercantile ed al Fondo invalidi di Venezia dall'art. 24 della legge 13 luglio 1911, n. 745;
- c)dei beni pervenuti alle Casse degli invalidi della marina mercantile da lasciti, eredita', donazioni, elargizioni, con destinazione speciale a favore delle persone della gente di mare o delle loro famiglie appartenenti alle circoscrizioni delle Casse.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
