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Il patrimonio della Cassa degli invalidi della marina mercantile, all'atto della sua costituzione si compone:

  • a)dei patrimoni di ciascuna delle Casse degli invalidi della marina mercantile di Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Ancona o di quello del Fondo invalidi della veneta marina mercantile;
  • b)delle somme assegnate alle Casse degli invalidi della marina mercantile ed al Fondo invalidi di Venezia dall'art. 24 della legge 13 luglio 1911, n. 745;
  • c)dei beni pervenuti alle Casse degli invalidi della marina mercantile da lasciti, eredita', donazioni, elargizioni, con destinazione speciale a favore delle persone della gente di mare o delle loro famiglie appartenenti alle circoscrizioni delle Casse.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art16 · fonte del testo

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