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[1]Nei luoghi dove abbiano residenza un numero rilevante d'inscritti fra la gente di mare, potranno essere stabilite delle delegazioni, le quali saranno in relazione con le sedi della Cassa degli invalidi della marina mercantile.
[2]I luoghi dove possono essere istituite le delegazioni ed i rapporti di esse con le sedi sono stabiliti dal regolamento
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
