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Indipendentemente dall'assegno stabilito dall'articolo precedente, ogni sede disporra' delle rendite provenienti dai lascivi, dai legati, dalle donazioni od elargizioni in generale, che gia' siano o saranno destinate a beneficio delle persone della gente di mare e delle loro famiglie, comprese nella circoscrizione della sede.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
