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[1]Per i sussidi straordinari ed i soccorsi da distribuirsi dalle sedi della Cassa sara' fissata una somma che verra' determinata ogni anno dal Consiglio d'amministrazione, nell'occasione dell'approvazione del bilancio e sara' pari al 3% dell'ammontare dei contributi riscossi dalla Cassa nell'anno precedente.

[2]La somma stessa sara' ripartita fra le sedi in proporzione del numero delle persone della gente di mare inscritte nelle matricole delle rispettive circoscrizioni.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art12 · fonte del testo

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