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[1]Spetta alle sedi della Cassa in Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Ancona e Venezia la concessione dei sussidi straordinari e dei soccorsi previsti dalla presente legge, nei limiti stabiliti per ogni sede dal successivo articolo 12.
[2]Il regolamento determina le altre attribuzioni che possono essere affidate alle sedi della Cassa.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
