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[1]Presso ogni sede della Cassa degli invalidi in Genova, Livorno, Napoli, Ancona, Palermo e Venezia, e' istituito un Comitato locale, con funzioni gratuite, il quale si compone:
- a)di un delegato dell'Amministrazione comunale;
- b)di un delegato della Camera di commercio locale;
- c)di un armatore di navi inscritte nella circoscrizione della sede;
- d)di un inscritto della gente di mare della stessa circoscrizione;
- e)di un funzionario della capitaneria di porto.
[2]Il presidente ed i membri del Comitato sono nominati con decreto del ministro della marina e durano in carica per un triennio.
[3]I Comitati sono chiamati a dar pareri sulle domande dei sussidi straordinari e dei soccorsi, la concessione dei quali e' riservata alle sedi della Cassa dal seguente articolo.
[4]Le altre attribuzioni del Comitato sono determinate dal regolamento.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
