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[1]Le Casse degli invalidi della marina mercantile ed il Fondo invalidi per la Veneta marina mercantile sono fuse in unico ente morale, che assume la denominazione «Cassa degli invalidi della marina mercantile», a decorrere dal 1° gennaio 1911. 2
[2]Le modalita' per l'attuazione della fusione sono determinate dal regolamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 19 ottobre 1933, n. 1594, convertito senza modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 245, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Cassa degli invalidi della marina mercantile costituita a termini dell'art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 767, assume dalla entrata in vigore del presente decreto, la denominazione di «Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare», rimanendo per ogni altro aspetto disciplinata dalle norme del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1933 al 16 dicembre 2009
