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La liquidazione della pensione ai capi lavoranti borghesi dipendenti dall'Amministrazione marittima, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avra' luogo in base alle norme risultanti dalla tabella annessa all'art. 28 della legge 6 luglio 1911, n. 683, riguardante la liquidazione della pensione ai capi operai dipendenti dal Ministero della guerra.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1916 al 2 luglio 1925
