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Sono convalidate nella somma di lire nove milioni quattrocentosessantacinquemila trecentoundici e centesimi cinquantanove le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1910-911, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 25 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
