Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Sono convalidate nella somma di lire ventitre milioni trecentocinquentanovemila cinquecento e centesimi ottantatre le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1910-911 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 25 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
