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Sono convalidate nella somma di lire ventiduemilioni settantunmila cinquecentoquarantaquattro e centesimi novanta (L. 22,071,544 90) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1895-96, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in Tesoreria.
Testo in vigore dal 26 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
