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Sono convalidate nella somma di lire un milioneottocentosettantanovemila settecentododici e centesimi sessantanove (L. 1,879,712 69) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1894-95, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
