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Sono convalidate nella somma di lire tremilioni quattrocentosessantasettemila cinquantaquattro e centesimi ventisette (L. 3,467,054 27) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1894-95, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in Tesoreria.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
