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Sono convalidate nella somma di lire duemilioni novecento ottantamila ottocentoventiquattro e centesimi cinquantasei (L. 2,980,824 56) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1896-97, in conto di speso residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in Tesoreria.
Testo in vigore dal 16 giugno 1899 al 16 dicembre 2009
