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Sono convalidate nella somma di lire novemilioni centocinquemila ottocentonovantanove e centesimi trentotto (L. 9,105,899,38) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1896-97, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in Tesoreria.
Testo in vigore dal 16 giugno 1899 al 16 dicembre 2009
