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Sono convalidate nella somma di lire duemilioni cinquecentosessantaduemila centotrentasette e centesimi quarantacinque (L. 2,562,137.45) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1893-94 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
