Art. 8
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[1]Il disavanzo finale della gestione di competenza 1908-909 di L. 50.571,64 e' coperto da un eguale avanzo finale risultante nella gestione dei residui dei precedenti esercizi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
