Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009. 61 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti nelle seguenti somme:
tolto: Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro- pria dell'esercizio finanziario 1908-909 (art. 2)................. 1,648,942 63 Somme rimaste da pagare sui resi- dui degli esercizi precedenti (art. 4).. 326,096 92 --------------- Residui passivi al 30 giugno 1909.... 1,975,039 55 ---------------aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-22;678~art6 · fonte del testo
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