Art. 6
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[1]I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-911 sono stabiliti nello seguenti somme:
[2]Somme rimaste da pagare sullo spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1910-911 (art. 2)......... L. 1.656.611,97 Sommo rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)........ » 1.008.613,12 ----------------- Residui passivi al 30 giugno 1911........ L. 2.665.225,09 -----------------
Testo in vigore dal 19 giugno 1914 al 16 dicembre 2009
