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I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-912, sono stabiliti in L. 5,309,249.97, in corrispondenza delle somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 35).
Testo in vigore dal 10 gennaio 1917 al 16 dicembre 2009
