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Per uno stesso periodo semestrale, la denunzia non potra' essere prodotta che in una delle forme stabilite dal presente Regolamento; e, cioe', o con quella analitica, o con quella mista (analitica per le operazioni a forma ordinaria, e sommaria in base al bilancio numeri per le operazioni sotto forma di conto corrente), o con quella delle rimanenze giornaliere a credito degli Istituti.
Testo in vigore dal 9 maggio 1899 al 16 dicembre 2009
