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[1]Per le operazioni iniziato anteriormente al 16 aprile 1898, e che percio' debbono assoggettarsi alla tassa stabilita dall'articolo 82 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, continueranno ad osservarsi le modalita' stabilite dall'articolo 52 del Regolamento 25 settembre 1874, n. 2128.
[2]Le dette operazioni non saranno quindi comprese nelle denunzie da farsi ai termini del presente Regolamento.
[3]Visto: d'ordine di S. M. Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze CARCANO.
[4]Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro VACCHELLI.
Testo in vigore dal 9 maggio 1899 al 16 dicembre 2009
