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[1]La prima denunzia da farsi con le norme stabilite dai precedenti articoli in esecuzione della legge 7 aprile 1898 n. 116, riguardera' il periodo dal 16 dello stesso mese fino a tetto il 31 dicembre 1898, e dovra' essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione presente Regolamento.
[2]Entro i due mesi successivi al suddetto termine sara' da prodursi la denunzia pel 1° semestre 1899.
[3]Il pagamento delle tasse relative alle suindicate denunzie dovra' eseguirei nei 10 giorni successivi alla scadenza dei termini come sopra rispettivamente stabiliti.
Testo in vigore dal 9 maggio 1899 al 16 dicembre 2009
