Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1899 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per quanto concerne l'ammontare delle penalita', la prescrizione, la funzione coattiva della tasse e delle pene pecuniarie, e la decisione delle relative controversie, continueranno a rimanere vigenti per le operazioni cui si riferisce la legge 7 aprile 1893, n. 116, le disposizioni contenute negli articoli 77, 78 e 79 della-legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414.
Testo in vigore dal 9 maggio 1899 al 16 dicembre 2009
