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Con R. decreto potranno approvarsi il regolamento per l'esecuzione della presente legge e le modificazioni che per necessita' di esecuzione fossero da apportare al piano, previa l'osservanza delle norme contenute nel titolo II, capi VI e VII della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e fermo sempre l'obbligo del contributo.
Testo in vigore dal 6 settembre 1920 al 16 dicembre 2009
