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[1]Sara' provveduto alla esecuzione della presente legge con regolamento deliberato dal Comune e approvato con Regio decreto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 31 marzo 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Peano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
