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L'indennita' d'espropriazione del suolo destinato a vie, piazze o corsi, oltre le zone costituenti il contributo dei privati, dovra' ragguagliarsi al puro valore del terreno considerato indipendentemente dalla sua edificabilita' e cosi' senza riguardo al maggior valore che l'approvazione o l'esecuzione anche parziale del piano abbia potuto conferire al terreno stesso.
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
