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[1]Addivenendosi dal comune di Pinerolo alla formazione o sistemazione di nuove vie o piazze o corsi, compresi nel suindicato piano, i proprietari di beni confinanti e contigui dovranno contribuire nella misura seguente:
[2]Ciascuno dei proprietari dei fondi confinanti con le dette vie, con le piazze o coi corsi dovra' cedere gratuitamente al Comune il suolo stradale per la larghezza di metri sei per ogni fronte di cui sia proprietario e qualora egli non abbia la proprieta' del suolo sara' tenuto a rimborsare al Comune il prezzo che questo dovra' pagare per rendersene acquirente; per le vie di larghezza inferiore ai dodici metri l'obbligo della cessione del suolo o del rimborso del prezzo e' ridotto della meta' della larghezza della via, sempre per ognuna delle due fronti.
[3]I proprietari contigui, ma non fronteggianti le vie, piazze o corsi, saranno tenuti al contributo nella misura e ai termini degli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il valore del contributo pero' non potra' mai oltrepassare la misura massima di quello imposto in proporzione ai proprietari frontisti dello stesso isolato.
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
