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Il regolamento di esecuzione della presente legge e le modificazioni al piano che venissero riconosciute necessarie nel corso della sua attuazione, fermo per tali modificazioni l'obbligo del contributo, saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, previa l'osservanza delle norme contenute nel titolo II, capi VI e VII della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo in vigore dal 27 settembre 1911 al 16 dicembre 2009
