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[1]Il comune potra' espropriare le aree destinate, secondo il piano, alla fabbricazione o a giardino quando entro il termine di tre anni dalla apertura delle strade ad esse contigue e designate non siano state eseguite le costruzioni previste.

[2]Il Consiglio comunale avra' pero' la facolta' di concedere, previo avviso della commissione edilizia, la deroga dell'obbligo di fabbricare entro il predetto termine su taluna delle aree.

Testo in vigore dal 27 settembre 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-21;1012~art4 · fonte del testo

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