Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Nel caso in cui le aree destinate nel piano alla fabbricazione appartengano a due o piu' proprietari, e non sia intervenuto fra di loro accordo per la costruzione di un unico caseggiato occupante l'intera area, o di piu' caseggiati separati fra di loro da spazi liberi di almeno metri 8, il Comune potra' procedere alla espropriazione di quelle porzioni di terreno comprese nell'area, che siano necessario per assicurare l'esecuzione del piano.
Testo in vigore dal 16 luglio 1913 al 30 giugno 2002
