Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Al contributo di miglioria, nella misura e nei termini di cui agli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, saranno pure tenuti i proprietari di fabbricati ed aree attigue, fronteggianti o laterali ai fabbricati la cui demolizione, a scopo di risanamento o miglioramento edilizio, e' prevista nel piano.
Testo in vigore dal 16 luglio 1913 al 30 giugno 2002
