Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]I proprietari contigui non fronteggianti le nuove vie o piazze, saranno obbligati al contributo di cui all'articolo precedente nella misura e nei termini di cui agli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[2]L'importo del contributo non potra' mai oltrepassare la misura massima di quello imposto, in proporzione, ai proprietari frontisti dello stesso isolato.
Testo in vigore dal 16 luglio 1913 al 30 giugno 2002
