Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Le modificazioni del piano che si rendessero necessarie nel corso della sua attuazione, fermi restando per esse l'obbligo del contributo e le altre disposizioni della presente legge, saranno approvate con R. decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, previa l'osservanza delle norme contenute nel titolo II, capitoli 6 e 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 26 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Sacchi.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 16 luglio 1913 al 30 giugno 2002
