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[1]Le modificazioni del piano che si rendessero necessarie nel corso della sua attuazione, fermi restando per esse l'obbligo del contributo e le altre disposizioni della presente legge, saranno approvate con R. decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici, osservate le norme contenute nel secondo titolo capi 6 e 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]MICHELI.
[6]Visto, il guardasigilli: RODINO'.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009
