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Se le aree destinate nel piano alla fabbricazione appartengono a due o piu' proprietari ed essi non si accordano per la costruzione di un unico fabbricato occupante l'intera area o di piu' fabbricati separati fra loro da uno spazio libero non minore di metri otto, il Comune potra' procedere alla espropriazione di quelle porzioni di terreno comprese nell'area che siano necessarie per assicurare la esecuzione del piano regolatore.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009
