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Il Comune avra' facolta' di espropriare, a mente dell'art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i beni compresi nel piano per una profondita' massima di metri venti su ciascuna fronte, qualora i proprietari non vi abbiano edificato o riedificato, a termini del piano, entro quindici anni a partire dalla pubblicazione della presente legge per le vie gia' esistenti, ed entro sei anni dall'apertura delle vie per quelle di nuova costruzione.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009
