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Le aree che per avventura risultassero inedificabili o di edificabilita' difficile per effetto del contributo di cui all'articolo precedente e dell'apertura delle nuove vie, dovranno, a richiesta degli interessati, essere espropriate dal Comune. Il Comune potra' procedere d'ufficio alle espropriazioni delle aree stesse.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009
