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[1]A mano a mano che il Municipio procedera' all'apertura delle strade, piazze e giardini contemplati nel progetto, stabitira' definitivamente sul terreno i capisaldi planimetrici ed altimetrici necessari per regolarne la sistemazione.
[2]Coloro che volessero costruire lungo le stesse dovranno rigorosamente uniformarvisi. Gli interessati non potranno in alcun caso intraprendere lavori edilizi se non sara' approvato il piano di sistemazione della zona entro la quale essi cadono. Potranno farlo tostoche' il detto piano sia approvato anche prima dell'apertura delle dette strade, osservando le norme altimetriche e planimetriche tracciate nel piano.
[3]In questo caso essi dovranno chiedere al Municipio di stabilire sul terreno i capisaldi delle strade o piazze, e ove cio' trascurassero di fare, non potranno chiedere alcuna indennita', nel caso in cui, nella esecuzione del piano, si riconoscessero necessarie od opportune delle varianti.
[4]Trascorsi tre anni dalla domanda dei proprietari interessati di cui all' art. 1° comma 1° delle presenti norme, senza che l'Amministrazione comunale abbia sottoposto all'approvazione del Consiglio il relativo piano, sara' libera la fabbricazione nella zona, secondo le presenti norme e i regolamenti comunali, senza vincolo di allineamenti e disposizioni planimetriche all'infuori di quelle del piano generale approvato.
Testo in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
