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Trascorsi tre anni dalla ultimazione delle strade senza che le fabbriche siano iniziate, il Municipio avra' pieno diritto di espropriare lo scompartimento anche per conto di terzi, pagando il prezzo che per lo stesso scompartimento sarebbe spettato prima dell'esecuzione dell'opera, e stabilito all'epoca delle espropriazioni, aumentato della meta' del maggior valore accertato per il pagamento del contributo oltre al rimborso delle quote di questo eventualmente pagate.
Testo in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
