Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Decorso un anno dacche' il Municipio avra' aperte le strade e piazze, se il proprietario della parte maggiore non abbia fatta la richiesta di cui all'articolo precedente, il diritto di far espropriare trapassera' agli altri proprietari, a preferenza sempre di chi possiede la maggiore superficie.
[2]La data dell'apertura delle strade dovra' per cura del Municipio pubblicarsi nel Bollettino ufficiale degli annunci legali della Regia prefettura.
Testo in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
