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[1]E' consentita al Municipio, dopoche' saranno approvati i piani di sistemazione di cui agli articoli precedenti, la facolta' di espropriare la parte restante per conto e spese del proprietario della parte maggiore in superficie di uno scomparto, che ne abbia fatta richiesta.
[2]Il proprietario che fara' domanda dovra' contemporaneamente depositare nelle casse municipali le somme occorrenti previste ed indicate dal Municipio, salvo ad integrarle alla prima richiesta.
[3]Se due o piu' proprietari si trovassero nella condizione di possedere parti eguali di uno scomparto, e concorressero entrambi per l'acquisto della parte restante, la facolta' sara' esercitata per conto di quegli che prima ne avra' fatta domanda.
Testo in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
