Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le strade costruite da privati in esecuzione del piano regolatore verranno assunte dal Comune quando gliene venga fatta cessione gratuita. Il contributo dei beni confinanti o contigui sara' regolato come per le altre strade, e diminuito di quel tanto che si riferira' ai soli lavori compiuti dal privato in conformita' al piano regolatore.

[2]Dopo l'approvazione dei piani parziali, il Comune potra' garantirsi del pagamento del contributo nel modo indicato all'art. 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Testo in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-06-28;667~norme-art19 · fonte del testo

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